Accertamento analitico-induttivo sulla cessione di una licenza taxi: non sono sufficienti le indagini di mercato e le notizie di stampa.

Accertamento analitico-induttivo sulla cessione di una licenza taxi: non sono sufficienti le indagini di mercato e le notizie di stampa.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 8770 del 5 aprile 2017 della quinta sezione, Presidente Chindemi, Relatore Botta, riprende precedenti massime nelle quali si erano respinte le tesi dell’Agenzia delle Entrate che pretendeva di fondare l’accertamento della plusvalenza da cessione di una licenza taxi (ovvero dell’azienda che la comprende) ai fini delle imposte dirette semplicemente sulla base di studi e notizie di stampa.

Nel caso specifico la motivazione della commissione regionale aveva giustamente censurato la genericità con la quale l’accertamento attribuiva alla cessione della licenza il valore di € 150.000,00 «sulla base delle indagini “effettuate attraverso siti internet specializzati” omettendo di fornire qualsiasi altra idonea indicazione tale da consentire al contribuente di contro dedurre».

La Corte riprende il principio affermato in una fattispecie similare: «è invalido, per violazione dell’obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad “indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell’informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici”, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale» (Cass. n. 25946 del 2015);

Sul nostro sito è stata pubblicata una ordinanza di contenuto analogo dello scorso anno (n. 11074/2016).

Ne ricordiamo altresì un’altra che reputa necessaria l’allegazione di studi, indagini e materiale vario utilizzato per la determinazione presuntiva del corrispettivo di cessione all’avviso di accertamento (n. 13348/2016).