Accertamento tributario su periodi antecedenti al fallimento (o sull’anno della dichiarazione di fallimento): va notificato anche al contribuente.

L’accertamento tributario riguardante crediti determinatisi prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (o nell’anno di fallimento) va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente stesso.

Questo principio viene ribadito, conformemente a precedenti pronunce della stessa Corte, dalla quinta sezione della Cassazione nella sentenza 11 maggio 2017, n. 11618 (Pres. Chindemi, Rel. Fasano).

Il principio ribadito è il seguente: « In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui all’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore- in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, del la loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento- ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori” (Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 5671 del 2006, id. n. 4235 del 2006, id. n. 2910 del 2006).

Per conseguenza, nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).