Agevolazioni IRAP sul “cuneo fiscale”: differenze rilevanti tra appalto e concessione.

Interessante sentenza depositata il 1° settembre 2017 quella della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, seconda sezione, n. 2825 (si veda sullo stesso argomento anche la n. 2826, anch’essa del 1° settembre).

La questione verte su unrecupero IRAP relativo alle deduzioni del cosiddetto “cuneo fiscale” introdotte dalla legge 23 dicembre 2006 n. 296, che ha modificato l’art. 11 d.lgs. n. 446/97, introducendo nuove deduzioni dalla base imponibile Irap per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato. In particolare, in deroga al principio generale della indeducibilità del costo del lavoro a fini IRAP, l’art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2), 3) e 4) del d.lgs. n. 446/97, stabilisce la deducibilità di un importo pari a euro 4.600, su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta che sale a € 9.200, su base annua, per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono escluse dalle deduzioni le imprese operanti in concessione e a tariffa nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti. Ai fini dell’esclusione soggettiva della fruizione del cuneo fiscale l’impresa deve quindi  contemporaneamente svolgere un’attività “in concessione” e “a tariffa”.

Nel caso specifico l’Ufficio, con l’avviso di accertamento, ha qualificato i rapporti intercorsi tra la contribuente e gli enti locali come concessione e non come appalto di servizi, ravvisando, nella specie, un’attività regolamentata, in cui il corrispettivo concretizzava, di fatto, una tariffa, essendo esso determinato dai comuni in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione nel rispetto dei principi di efficacia, efficiente ed economicità della gestione medesima. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione delle operate deduzioni.

Per il Collegio si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto di servizi quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione. E’ la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi: quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull’utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione altrimenti si tratta di appalto.

Nel caso di specie, per il Collegio, deve attribuirsi natura giuridica di appalto di servizi ai rapporti intercorsi tra la contribuente e gli enti locali (comuni, enti di ambito e di bacino) per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel periodo d’imposta in considerazione, per il fatto che nei rapporti in questione non è previsto un corrispettivo ancorato alla variazione della domanda, né l’obbligo dell’Amministrazione di coprire eventuali perdite derivanti dalla gestione del servizio.