Ancora contraddittorio endoprocedimentale “à la carte”

Ancora contraddittorio endoprocedimentale “à la carte”

Riepiloghiamo. Contraddittorio sì negli accertamenti in azienda, no negli accertamenti a tavolino. Ma non sempre, perché per le liquidazioni va svolto se esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. No nel caso di accertamenti basati sull’antieconomicità, ma sì se tale criterio si affianca agli studi di settore. Sì per gli accertamenti standardizzati, no per quelli meramente presuntivi ugualmente collocabili all’articolo 39, primo comma, lett. d) del DPR 600. Sì nel nuovo redditometro, no nel vecchio. Sì per l’IVA e no per le dirette. Sì per i diritti doganali. Sì per le iscrizioni ipotecarie esattoriali….E via di seguito.

Sembrano lontani i tempi in cui si era raggiunta una quadratura sistematica della questione dopo le sentenze delle Sezioni Unite 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668 e la Sentenza n. 132 del 7 luglio 2015 della Corte Costituzionale. Con l’affermazione di un principio generale di derivazione dalle regole europee e dalle relative elaborazioni giurisprudenziali. Principio che, in ossequio agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, impone che il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa in via amministrativa prima che venga preso un provvedimento lesivo dei propri diritti.

Tale costruzione sistematica e coerente è stata minata profondamente dalla discussa sentenza delle Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 24823 i cui effetti sono quelli enunciati in apertura del presente contributo. Ciò in attesa di una pronuncia (ulteriore) della Consulta che ha già enunciato l’esistenza di un principio generale nella sentenza del 2015 già menzionata.

Oggi la questione verte sull’accertamento sintetico: in tale ambito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 9747 del 18 aprile 2017 della VI Sezione (Pres. Cirillo, Rel. Manzon) conferma la necessità di un contraddittorio preventivo solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in 1. n. 122 del 2010. Tale obbligo, per la Corte, è applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale» (si veda anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016).

Ricordiamo che sul punto non mancano letture differenti, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.l. 78/2010. Non molto tempo fa, ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (15 gennaio 2016, n. 144) ha infatti statuito che “La norma introdotta con l’art. 22 del D.L. 78/2010, ha reso obbligatorio il preventivo contraddittorio per la determinazione sintetica del reddito, è norma processuale di immediata applicazione in ..relazione agli avvisi di accertamento emessi a far data dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del D.L.). Non rileva, pertanto che l’accertamento fosse relativo a redditi per anni di imposta precedenti”.

Quindi tale obbligo sarebbe previsto non dall’anno di imposta 2009, ma dagli accertamenti effettuati a partire dal 31.5.2010, qualunque sia il periodo accertato.

Non si può dire insomma che in tema di contraddittorio manchino le varietà interpretative…