Ancora sulla motivazione “per relationem” della sentenza con riferimento ad altra: è possibile solo menzionando ed elaborando le motivazioni che si intendono condividere.

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Questo il passaggio cruciale dell’Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4294 della sezione filtro (Pres. Cirillo, Rel. Manzon).

Pur con un “collage” di passaggi presi da precedenti giurisprudenziali, che stilisticamente desta forse qualche perplessità, l’ordinanza cita due riferimenti che ci paiono molto rilevanti:

  1. La sentenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 03/11/2016 per la quale “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”
  2. Ancora una sentenza delle Sezioni Unite e precisamente la n. 8053 del 07/04/2014 nel passaggion in cui così si esprime “La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Nel caso specifico la CTR toscana per la Corte ha affermato, apoditticamente, che non essendo la società fatturante una “cartiera” sulla base di una sentenza del medesimo giudice tributario di appello emessa in diverso processo, non poteva essere che la contribuente, che aveva ricevuto la fattura, fosse partecipe o almeno consapevole di una frode. Tale motivazione viene ritenuta non congrua per i motivi sopra evidenziati, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza di appello.