Attenzione alla motivazione solo apparente delle sentenze tributarie.

Nella ordinanza 25 agosto 2017 n. 20431 la Corte di Cassazione, sesta sezione (Pres. Schirò, Rel. Manzon) si occupa di un accertamento analitico induttivo ex art. 39, primo comma lett. d) del DPR 600/73. In tale contesto la contribuente, relativamente al cui operato si era accertato un maggior reddito in via presuntiva da comportamento antieconomico, affermava invece le ragioni per le quali la propria condotta economica fosse da ritenere del tutto sensata.

In relazione alle eccezioni della contribuente e alle spiegazioni da questa fornite, la CTR aveva argomentato affermando «Né le giustificazioni addotte dalla contribuente appaiono ragionevolmente tali da superare quanto affermato dall’A.F.».

Questa motivazione non configura, secondo la Corte, un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n. 5,  c.p.c.), ma un vero e proprio difetto di motivazione (art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c.). La della sentenza di appello, infatti, è da ritenere una motivazione solo apparente, che, ponendosi ben al di sotto del “minimo costituzionale”, irrimediabilmente vizia la pronuncia (cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).