Atto di dotazione del Trust costituito per le esigenza di una procedura fallimentare: non configura arricchimento e non è tassabile.

La sentenza 7 giugno 2019 n. 15453 della Sezione Tributaria (Pres. Chindemi, Rel. Mondini) con una chiara e condivisibile motivazione respinge il ricorso della parte pubblica che avrebbe voluto assoggettare a imposta di donazione un Trust istituito in ambito fallimentare per meglio gestire le fasi della procedura e, immaginiamo, del periodo dopo la chiusura delle operazioni concorsuali.

I Giudici della quinta sezione ricordano che l’atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del d.lgs. 346/1990 in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato e solo temporaneo (v. Cass. 25478/2015 e, da ultimo, Cass. 1131/2019) talché l’acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta prevista dal d.lgs. n. 346 del 1990 (Cass. 1131/2019).

L’atto gratuito di dotazione potrebbe essere considerato in sé e per sé soggetto all’imposta di donazione, in quanto, considerato quale atto “segregativo”, e dunqe tassabile come tale.

Al riguardo si segnalano due orientamenti distinti nel tempo. Il primo è l’orientamento favorevole espresso con le ordinanze n. 3735/2015, n. 3737/2015, n. 3886/2015, n. 5322/2015 e n. 4482/2016 (quest’ultima recante il seguente principio di diritto: “La costituzione di un vincolo di destinazione su beni – nei caso di specie attraverso l’istituzione di un trust – costituisce di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell’ art. 2, comma 47, l. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni”), Ma tale orientamento è attualmente stato superato, ormai stabilmente (v. Cass. n.21614/2016, n. 975/2018, n. 13626/2018, n. 15469/2018 e n. 1131/2019), sul rilievo che “l’unica imposta espressamente istituita [dal d.l. 262/2006] è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i ”vincoli di destinazione”, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 d.lgs. n.346/1990 del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari” (così Cass. 21614/2016 la quale ha altresì precisato che “quella che emerge dal decreto legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione del legislatore (nei termini di intenzione del legislatore di cui all’articolo 12, comma 1, prel.) di evitare che  un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato decreto legislativo n.346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione” e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” decreto legislativo n. 346 cit.”).

Un passaggio apprezzabile è quello della lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle regole in materia. Letteralmente “Inoltre la lettura sistematica della norma, si unisce ad un rilievo di carattere costituzionale: l’atto di costituzione del trust, l’atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall’effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all’articolo 2740 codice civile), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata”.

 Che i principi vengano applicati a favore del contribuente non è infatti, come sappiamo, cosa di tutti i giorni.