Contraddittorio preventivo da rispettare nelle verifiche in azienda anche se relative ad altre annualità.

Con l’Ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione, n. 24636 dello scorso 19 ottobre (Pres. Iacobellis, Rel. Conti) si torna sulla questione dell’inviolabilità del diritto di difesa del cittadino e della correttezza ed imparzialità dell’amministrazione pubblica, con riferimento al principio del contraddittorio preventivo in sede di accertamento.

Nel corso della verifica per l’annualità 2006 il contribuente aveva rilasciato dichiarazioni in base alle quali era stato emesso un accertamento per un’annualità precedente (2004).

La Corte avalla in sostanza la decisione della CTR di Genova che aveva ritenuto illegittimo l’accertamento dell’agenzia per l’anno 2004. Ciò in quanto   “… l’omessa redazione di un pvc per  l’anno 2004 relativo alle dichiarazioni confessorie rese dal contribuente nel corso delle attività di verifica relative ad altra annualità (anno 2006)  rendesse necessaria l’emissione di una specifica  contestazione  che  potesse  essere eventualmente contrastata dal contribuente nella fase procedimentale”.

La Cassazione ha dunque sancito la necessità di consegnare al contribuente un nuovo pvc per la contestazione (dell’IRAP) relativa all’annualità più remota, in modo da poter permettere al contribuente medesimo l’esercizio del diritto al contraddittorio preventivo.

In tema di buona Amministrazione pubblica, il caso in esame ritiene che: “In definitiva, quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso, presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (Cass. n. 10989/2017) non può porsi in discussione l’esigenza di salvaguardare il diritto del contribuente a disconoscere o contrastare o precisare quanto emerso in quella sede e pur sempre nella fase preprocessuale. E ciò proprio in ragione dello stato di particolare vulnerabilità nel quale viene a trovarsi il contribuente, che risulta così adeguatamente salvaguardato con la possibilità di esporre nel termine dilatorio ogni difesa utile. A tali canoni si è dunque conformato il giudice di appello”.