Dalle Sezioni Unite OK all’esenzione IRAP in caso di un solo dipendente con mansioni esecutive

Ormai i nostri “potentissimi archivi” si prestano a tracciare un po’ di storia delle principali vicende processuali tributarie. Lo è senza dubbio quella di cui parliamo oggi, concernente la Sentenza del 10 maggio 2016 n. 9451 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di IRAP.

E, proprio pescando da precedenti post, troviamo l’ordinanza interlocutoria 13 marzo 2015 n. 5040 con la quale la V Sezione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per un eventuale rinvio alle Sezioni Unite.

La questione era quella della configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione in caso di un dipendente con mansioni di segreteria e/o esecutive, senza che potesse configurarsi con ciò una capacità produttiva autonoma e aggiuntiva rispetto al professionista (quindi una “autonoma” organizzazione, appunto).

Nel famoso “irap day” (8 febbraio 2007) la Cassazione aveva delineato dei requisiti piuttosto definiti per il discrimine tra soggetti passivi IRAP e coloro che non erano assoggettabili al tributo in quanto privi di autonoma organizzazione. L’utilizzo in forma non occasionale del lavoro altrui, secondo questo schema, faceva scattare il presupposto e la giurisprudenza degli anni successivi ha seguito tale impostazione.

Nell’ordinanza si faceva riferimento a questa impostazione di carattere formale (lavoro non occasionale tout court) in molte sentenze. Per esempio Cass. n. 8265 del 2009 e n. 7 609 del 2014 (che hanno collegato l’autonoma organizzazione alla presenza di una segretaria part-time); Cass. n. 21563 del 2010 (che in relazione alla presenza di un apprendista part-time, ha ritenuto accertata di fatto la sussistenza di autonoma organizzazione); Cass. nn. 9787 e 9790 del 2014 (secondo le quali l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche limitato ad una sola unità, deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione); Cass. n. 19072 del 2014   (che dà rilievo alla presenza anche di un solo dipendente); Cass. n. 18749 del 2014 (relativa alla stabile collaborazione di un dipendente nello studio di un avvocato); cass. n. 10754 del 2014 (che dà rilevo all’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato).

Si sottolineava tuttavia nell’ordinanza di un anno fa che all’orientamento che precede si è andato più recentemente affiancando, come si diceva, prima in maniera sporadica, da ultimo in maniera sempre più insistente, un diverso orientamento, escludente che la presenza di un dipendente costituisca di per sé sola elemento decisivo ed insuperabile per determinare la sussistenza del presupposto della “autonoma organizzazione”. Ad esempio Cass. nn. 22019, 22020, 22021, 22022, 22023, 22024 e 22025 del 2013 hanno escluso che l’apporto di un unico dipendente possa di per sé indurre a ravvisare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, tra l’altro affermando che “l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo” e precisando che “vi sono ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part -time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce  semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.

 Con questa lunga premessa si arriva alla sentenza delle Sezioni Unite di ieri, 10 maggio 2016 (Presidente Mario Cicala, Relatore Antonio Greco) con cui viene risolta la questione sopra delineata respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e sposando il filone giurisprudenziale più recente.

Più in dettaglio si torna a esaminare la nozione del “quid pluris” che la Corte Costituzionale nella sentenza  156/2001 aveva posto in evidenza. Tali fattori capaci di fornire un effettivo “qualcosa in più” al lavoratore autonomo devono essere secondo la Corte non trascurabili.

L’indagine sull’esistenza di tale “qualcosa in più” costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica “perché l’assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto”.

Secondo le Sezioni Unite va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.