Deposito non dichiarato e beni in esso presenti: la presunzione di cessione viene eliminata con idonea documentazione.

Con sentenza n. 1217, depositata in data 21 gennaio 2020, la Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Orazio) ha stabilito che, in materia di IVA, non sussiste la presunzione di avvenuta cessione dei beni in seguito alla destinazione degli stessi in un deposito (ancorché non dichiarato); detto principio resta valido tuttavia a condizione che il contribuente abbia tenuto comportamenti concludenti  da cui desumere il luogo di destinazione dei beni stessi ovvero sia dimostrata la accurata e puntuale tenuta della contabilità (bolle, appositi registri, ecc…), presupposti questi che siano tali da rendere individuabili e conoscibili luogo e operazione di deposito.

I fatti in questione originano dal rinvenimento di merce in un deposito non dichiarato e dalla conseguente notifica alla contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, di un avviso di accertamento per l’anno 1998.

Con l’atto in questione l’Ufficio contestava una omessa registrazione di ricavi e una maggiore IVA, fondando i presupposti del recupero sulla presunta cessione (con percentuale di ricarico superiore al 23%) dei beni rinvenuti. Da segnalare che all’inizio dell’accesso la contribuente aveva esibito, con riferimento al magazzino, regolare contratto di comodato.

Al ricorso operato dalla contribuente seguivano un accoglimento integrale in commissione provinciale, uno solamente parziale in commissione regionale e, da ultimo, l’approdo in Cassazione.

I Giudici di Legittimità hanno infine accolto il ricorso presentato dalla contribuente, rinviando la trattazione alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

La Corte afferma in particolare il seguente principio di diritto: “In tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 441 del 1997, avente valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina di cui all’art. 53 d.p.r. n. 633 del 1972, la destinazione dei beni in un deposito (non dichiarato) di pertinenza dell’impresa, non dà luogo a presunzione di avvenuta cessione, se il “passaggio” in esso è accompagnato da particolari modalità di tenuta della contabilità (bolle, annotazioni in appositi registri) o da comportamenti concludenti tenuti dal contribuente da cui desumere il luogo di destinazione degli stessi beni, come nel caso in cui il contribuente, al momento dell’accesso, abbia esibito un contratto di comodato per l’utilizzo del deposito, collocato di fronte al negozio”.