I documenti introdotti nel processo tributario devono essere tassativamente elencati negli atti di parte.

I documenti introdotti nel processo tributario devono essere tassativamente elencati negli atti di parte.

In base all’articolo 24 DLgs. 546/92 “i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti”.

La mancata elencazione può compromettere dunque la loro utilizzabilità in giudizio. Lo precisa la Corte di Cassazione in una interessante sentenza del 10 febbraio 2017 (n. 3593 della quinta sezione, Pres. Di Iasi, Rel. Stalla).

Nel caso specifico la commissione tributaria regionale aveva ritenuto che Equitalia Sud non avesse prodotto in appello alcun documento; traendo questo convincimento non già dall’accertata insussistenza, all’interno del fascicolo di parte, della documentazione di riferimento (relata di notifica delle cartelle), bensì dalla mancata elencazione della stessa “nell’indice del fascicolo dell’appellante depositato in atti”.
La conclusione della commissione tributaria regionale è dipesa quindi da una considerazione di tipo prettamente giuridico; in base alla quale, non potrebbero ritenersi prodotti in giudizio (e, dunque, essere presi in esame dal giudice) i documenti non contemplati – e sol perché non contemplati – nell’indice del fascicolo di parte.

La disposizione dell’articolo 24 citato è infatti chiarissima e specifica per il giudizio tributario, discostandosi dall’articolo 74 disp. att. c.p.c.

Nel caso in esame, tuttavia, questo effetto di inammissibilità-inutilizzabilità del documento non ha modo di verificarsi poiché la Corte ha ravvisato elementi per ritenere che del documento – ancorché irritualmente prodotto – la controparte abbia comunque avuto diretta e piena contezza, accettando di svolgere su di esso il contraddittorio.