Lieve inadempimento: interpretazione restrittiva della V Sezione della Cassazione

Con la sentenza 9176/2016 depositata il 6 maggio ma risalente al 18 febbraio 2016 la Suprema Corte (Pres. Cappabianca Aurelio Rel. Locatelli Giuseppe) esclude l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento di cui all’art.15 ter DPR 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 159 del 2015. Ha inoltre affermato che tale normativa relativa alla tardività dei pagamenti (in unica soluzione o rateali) è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni agli accertamenti.

Sarebbero pertanto escluse le procedure di acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione.

In realtà l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E del 29 aprile 2016, aveva affermato che la nuova disciplina “ricorre ogni qualvolta ritardi  di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente  la perdita dei benefici e quindi, a  seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione”.

 Secondo la Corte invece:

  • i benefici previsti dal nuovo articolo 15 ter del Dpr 602/73 decorrono dal 22 ottobre 2015 e non si applicano ad analoghe violazioni commesse in passato;
  • dalla lettera della norma si è poi ritenuto che essa trovi applicazione solo per le rateazioni degli avvisi bonari e delle definizioni in adesione.

Trattandosi di una regola di conservazione del procedimento e non di sanzione delle violazioni forse è corretto attenersi ad una interpretazione letterale. Certo qualche problema di tenuta sul piano dell’uguaglianza e della ragionevolezza la norma così interpretata le pone sicuramente, con riferimento ai diversi istituti definitori che avrebbero differenti modalità di trattamento.

In più la mancata applicazione della norma più favorevole, per gli specifici istituti a cui la Corte la considera applicabile, pone dei dubbi di coordinamento coi principi del sistema sanzionatorio tributario non penale. Che il favor rei prevedono.