Momento impositivo differenziato per i vari tributi in caso di vendita con incanto.

Una vicenda piuttosto singolare nella quale l’acquirente di un immobile si è visto mutare la tassazione tra l’aggiudicazione e lo svolgimento delle formalità del trasferimento, per l’entrata in vigore di nuove norme (il d.l. 223/06), è alla base della vicenda decisa nella Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20815 della quinta sezione della Corte di Cassazione, (Presidente Di Iasi, Relatore Zoso).

La Corte precisa che in ordine alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 347/90, il momento impositivo deve essere necessariamente riferito alla data di formazione dell’atto traslativo e, dunque, del decreto di trasferimento, cui è connessa la richiesta delle formalità, diversamente da quello che costituisce il momento impositivo per l’IVA. Infatti “Nel caso di trasferimento di un immobile aggiudicato in una procedura concorsuale sussiste una fattispecie a formazione progressiva costituita dalla aggiudicazione, dal versamento del prezzo e dal successivo trasferimento mediante decreto. Il presupposto dell’Iva sorge, quale suo fatto generatore, al momento del versamento del corrispettivo mentre il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali sorge nel momento in cui il bene viene trasferito. Esiste, pertanto, un’autonoma disciplina, per le diverse imposte, anche se relative alla medesima operazione traslativa”.