Nulla la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione per il tramite di un avvocato.

Ci è stata segnalata una interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena e precisamente la n. 820 della seconda sezione depositata il 27 novembre 2017 (Pres. Guicciardi, Rel. Uzzo).

Decidendo su una specifica eccezione del difensore del contribuente, in una vicenda concernente l’impugnazione di alcune cartelle di pagamento, i Giudici emiliani rilevano che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. d), del D.Lgs 24 settembre 2015 n.156 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l’art. 11 del D.Lgs 546/92 ora fissa regole precise e tassative per la costituzione in giudizio.

A tal proposito, dopo aver, al primo comma, stabilito che “le parti diverse da quelle indicate net commi 2 e 3 possono  stare in giudizio anche mediante procuratore  generale o speciale”,  al secondo comma dispone che “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli……” Nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” e che “stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato” ed al terzo comma aggiunge che “L’ente locale nei cui confronti è proposto  il  ricorso  può  stare  in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero,  per  gli enti locali  privi  di  figura  dirigenziale,  mediante  il  titolare  della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

Per il Collegio il significato della suindicata norma è che l’agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata, cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza legale o di uno o più dei suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati, ma non può farsi rappresentare da un soggetto esterno all’organizzazione, come, ad esempio, un avvocato iscritto al relativo albo professionale.

Dal che consegue la nullità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto dall’avvocato costituitosi quale suo procuratore.