Omesso versamento di iva: il reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 si configura solo con la coscienza e volontà di non adempiere.

Omesso versamento di iva: il reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 si configura solo con la coscienza e volontà di non adempiere.

Ci è stata segnalata una sentenza Corte di Cassazione che riportiamo sul sito anche se non è degli ultimi giorni. Si tratta della Sentenza della Terza Sezione Penale del 1° febbraio 2017 n. 15235 (Presidente Di Nicola, Relatore Mengoni).

La vicenda è quella del socio di maggioranza nonché amministratore unico (con carica decorrente dal settembre 2011) di una s.r.l. che nel 2010 non aveva versato iva per l’importo complessivo di 423.602,00 euro.

La Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia emessa il 13/11/2014 dal Tribunale della Spezia, aveva dichiarato l’imputata colpevole del delitto di cui all’art 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 condannandola alla pena di sei mesi di reclusione.

La Corte, al contrario, ricorda che in merito all’elemento soggettivo della fattispecie di reato in esame, lo stesso risulta integrato dal dolo generico, quale coscienza e volontà di non versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto relativo al periodo considerato (per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759). Ciò premesso, costituisce costante indirizzo di legittimità quello per cui l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).

Tutto ciò premesso, applicando al caso concreto i principi di diritto appena richiamati, la Corte ha ritenuto che il Collegio di appello non ne abbia fatto buon governo, redigendo in punto di dolo una motivazione inadeguata e, soprattutto, priva di quel carattere “rinforzato” – rispetto agli argomenti spesi dal primo Giudice – che si impone in caso di totale riforma della precedente statuizione assolutoria.

Pertanto la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova.