Reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA della società: il prestanome è responsabile in concorso con l’amministratore di fatto.

In caso di omessa dichiarazione, malgrado l’autore principale dell’illecito sia l’amministratore di fatto, ovvero l’effettivo titolare della responsabilità della gestione sociale, concorre con lui l’amministratore di diritto. Almeno quando  si ravvisi l’elemento soggettivo che consiste nell’omesso impedimento dell’evento.

Lo precisa l’Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 1590 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione (pres. Savani, rel. Cerroni).

In merito a tale questione la Corte rileva che del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta.

Ma potremmo sintetizzare il concetto affermando che anche la cosiddetta “testa di legno”, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2392 cod. civ.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015), ossia che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione fiscale di terzi (Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016).

Nel caso specifico il prestanome aveva, per i Giudici, posto in essere una partecipazione attiva alla vita societaria, risultando pienamente coinvolto nella gestione sociale anche operando sui relativi conti bancari. Quindi in tal modo ha palesato la sua piena ed esperta consapevolezza dei meccanismi e dell’operatività illecita della società.