Revisione parziale del classamento per zone: debacle dell’Agenzia in Cassazione.

 

Avevamo già affrontato la questione della revisione parziale del classamento di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del relativo obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti relativi.

Il tema dunque non è attualmente di estrema rilevanza dal punto di vista giurisprudenziale. Lo diventa perché in un solo deposito (quello del 9 aprile 2019 della VI Sezione) l’Agenzia delle Entrate si vede respingere un numero rilevante di ricorsi (una ventina circa) da altrettante ordinanze della Sezione filtro. Si vedano al riguardo le Ordinanze 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9889, 9922, 9923, 9924, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950. Tanto che pare oggi lecito attendersi qualche sviluppo di prassi sulla questione.

Riportiamo al riguardo il testo dell’Ordinanza 9 aprile 2019, n. 9950 (Pres. Iacobellis, Rel. La Torre) a titolo esemplificativo, visto che le motivazioni sono sostanzialmente le stesse in tutte le pronunce.

La Corte ricorda come il procedimento di revisione parziale del classamento presupponga l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali. A parte tale presupposto specifico, però, si tratta di un normale procedimento che segue le medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

In tale contesto la sua attuazione è sottratta alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Il provvedimento deve essere quindi congruamente motivato. E non può dirsi tale quando faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali,  al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento.

Occorre invece che siano resi gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale in cui l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).

La stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento’, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.