Revoca benefici prima casa: responsabilità solidale del venditore in caso di assenza dei requisiti oggettivi dell’immobile.

La questione della “superficie utile” degli immobili ai fini della legittimità dei benefici prima casa, nella versione precedente all’attuale (che ricordiamo è basata sulle categorie catastali) non finisce di generare problemi ai malcapitati contribuenti.

Così se il fatto di includere nella superficie utile anche muri perimetrali e interni e tutta una serie di locali che di “utile” hanno ben poco, in conformità alla discutibile interpretazione data dalla Suprema Corte del vecchio decreto del ministero lavori pubblici del 1969 ha di per sé causato ingenti recuperi a chi dei benefici ha fruito(magari del tutto inconsapevolmente), oggi si hanno anche dei potenziali pesantissimi effetti anche sui venditori degli immobili.

L’ Ordinanza n. 2633 della Sezione Tributaria, depositata il 5 febbraio 2020 (Pres. De Masi, Rel. Mondini) considera il caso della responsabilità solidale del venditore per le imposte d’atto recuperate proprio in relazione a un caso di superficie utile eccedente i 240 mq.

E le conclusioni della Corte sono le seguenti: “in tema di benefici per l’acquisto della prima casa, la revoca dei medesimi comporta la responsabilità solidale del venditore, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, qualora sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ad esempio, l’avere l’immobile caratteristiche di lusso” (n.2889 de103/02/2017)”.

Dunque mentre la responsabilità solidale del venditore non sussiste nel caso di comportamenti esclusivamente imputabili all’acquirente, essa non può invece essere esclusa in caso di revoca dovuta alle caratteristiche oggettive dell’immobile.