Ribadita dalla Cassazione l’inutilizzabilità delle presunzioni tributarie in ambito penale in assenza di altri riscontri.

La Terza sezione Penale della Corte di Cassazione nella Sentenza 18 febbraio 2019, n. 7242, ribadisce il proprio precedente orientamento in tema di utilizzo delle presunzioni tributarie ai fini penali.

La questione era posta dal ricorrente come eccezione basata sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui erano stati ricondotti a reddito, sulla base di una presunzione tipica del diritto tributario, i prelievi di cassa operati dal ricorrente e nella parte in cui non erano invece stati considerati provati gli impieghi di essi come costi riferiti al ciclo produttivo della impresa.

Per la Corte il ragionamento deduttivo esplicitato nella sentenza impugnata si basa evidentemente su una presunzione che, nella sua assolutezza risulta essere tipicamente riconducibile al solo diritto tributario e non può estendere il suo campo di azione anche all’accertamento penale dei reati.

Al riguardo si ricorda come la Corte stessa abbia da tempo affermato, confermato e ribadito il principio secondo il quale “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l’adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2018, n. 26274)”.

Per i Giudici di legittimità questo tipo di elementi non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, “assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2015, n. 30890; idem 13 febbraio 2013, n. 7078)”.

Con riferimento al caso concreto secondo la Corte non risultano presi in esame ulteriori elementi di riscontro, essendo la sentenza di appello basata esclusivamente sulla esistenza dei predetti prelievi di cassa.