Ricorso avverso il diniego di rimborso di imposta. Grava sul contribuente l’onere probatorio

Ricorso avverso il diniego di rimborso di imposta. Grava sul contribuente l’onere probatorio

In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con una duplice conseguenza:

  • In primo luogo che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda
  • In aggiunta, che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno.

E’ quanto afferma la VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Schirò, Rel. Manzon) nell’ordinanza 4 gennaio 2017 n. 126.

Nella specie, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi, evidentemente errando sulla qualificazione dei motivi di gravame come eccezioni in senso stretto, mentre risulta chiaro che di “mere difese” in diritto si trattasse, pacifici essendo i fatti oggetto della controversia.