Risponde del reato di omesso versamento IVA l’amministratore subentrato.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55482 depositata il 13 dicembre 2017 (Pres. Savani, Rel. Andronio), nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato da un contribuente amministratore di s.r.l. relativamente al reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 perché in qualità di amministratore unico di una s.r.l. dal 20 aprile 2009, non versava l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo di euro 1.075.067, dovuta per il periodo di imposta 2008.

Il ricorrente aveva in realtà argomentato che al momento della sua nomina ad amministratore il mancato versamento si era già compiuto. Egli quindi, una volta subentrato, si sarebbe trovato nell’impossibilità di fare fronte all’obbligazione visti gli importi molto elevati di cui si trattava.

Per la Corte la sentenza impugnata è invece corretta nel ritenere invece sussistente l’elemento psicologico del reato, sul presupposto che l’imputato, con l’accettazione della carica di amministratore, ha avuto contezza delle obbligazioni, anche tributarie, da adempiere e della situazione economica complessiva della società.

Infatti ai fini della configurazione dell’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 10 ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, basta il dolo generico, con la conseguenza che, per la commissione del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto legalmente dovuta (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 25/01/2016; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015). Risponde del medesimo reato, inoltre, quanto meno a titolo di dolo eventuale, anche il soggetto che, subentrando nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’erario le somme dovute, senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali.

L’assunzione della carica di amministratore comporta, infatti, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, qualora ciò non accada, è evidente che sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.