Spese per la ristrutturazione degli immobili strumentali sempre deducibili nei limiti dell’art 102 comma 6 del TUIR senza che rilevi il carattere di eccezionalità delle medesime.

Con ordinanza n. 7532 del 26 marzo 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Giudicepietro) si è espressa sul tema della deducibilità delle spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento degli immobili strumentali.

La Corte, in virtù di quanto disposto dall’art. 102, comma 6, del Tuir secondo cui “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili”, ha ribadito l’esistenza di un ormai consolidato principio giurisprudenziale per il quale la citata disposizione normativa consente all’imprenditore di scegliere tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi); senza del resto che a tal fine assuma rilevanza il carattere straordinario o meno delle spese in questione.

Nel caso specifico l’Amministrazione Finanziaria con avviso di accertamento considerava indeducibili gli ammortamenti per i costi di manutenzione di alcuni immobili sostenuti da una società di factoring, poiché ritenuti spese incrementative eccedenti il limite fissato dall’art. 102 Tuir; così facendo rideterminava i redditi della società per l’anno di imposta 2004, calcolando maggiori Ires ed Irap. La società impugnava l’atto impositivo sostenendo la deducibilità, ai sensi dell’art. 102 Tuir, sia delle spese di manutenzione ordinaria, sia di quelle di manutenzione straordinaria, con il solo limite quantitativo previsto dalla norma. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società, mentre nel giudizio di appello venivano avvalorate le pretese dell’Amministrazione. La società contribuente ricorreva dunque in Cassazione per annullare la sentenza della CTR.

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque cassato la sentenza impugnata e ribadito il principio di diritto secondo cui “”in tema di determinazione del reddito d’impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese”