STP e STA: trattamento fiscale distinto tra professionisti e soci finanziatori
L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto n. 3/2026 del 23 settembre 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle società tra professionisti (STP) e delle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice.
La deroga prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) può essere applicata anche a tali società, consentendo di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La possibilità riguarda esclusivamente la quota di utile riferibile ai soci professionisti, in quanto collegata all’attività personale concretamente svolta durante il periodo d’imposta.
La disciplina consente quindi di valorizzare, a consuntivo, l’effettivo apporto professionale di ciascun socio, analogamente a quanto avviene nelle associazioni professionali.
Resta invece applicabile la regola ordinaria dell’articolo 5, comma 2, del TUIR per i soci non professionisti o “finanziatori”. La relativa quota di partecipazione agli utili deve essere stabilita con atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Tale quota non può essere modificata retroattivamente mediante un atto formato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In presenza di soci finanziatori, la determinazione a consuntivo delle quote dei soci professionisti potrà riguardare soltanto l’utile residuo, dopo aver previamente individuato la quota spettante ai soci non professionisti.
L’interpretazione non si estende alle STP e alle STA costituite secondo modelli societari diversi dalla società semplice.
