Assegno di mantenimento omnicomprensivo: la rilevanza fiscale del canone di locazione
La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria (Pres. LeNoci, Rel. Di Marzio) con l’ordinanza 11 ottobre 2026, n. 26608, ha stabilito che, ai fini dell’IRPEF, l’assegno periodico corrisposto al coniuge separato costituisce reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente, anche quando il provvedimento giudiziale lo determini in misura onnicomprensiva, includendo il canone di locazione dell’abitazione.
Nel caso esaminato, l’assegno annuale di 17.043,07 euro era destinato alla moglie e ai figli minori; in assenza di una diversa ripartizione, la quota riferibile ai figli è stata individuata nel 50%, secondo l’art. 3 del D.P.R. n. 42/1988. La restante metà, comprensiva anche della componente relativa all’affitto, concorreva quindi alla formazione del reddito della beneficiaria e determinava il superamento della soglia prevista per l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la decisione della giudice tributaria regionale e rigettato il ricorso originario della contribuente. La pronuncia conferma l’importanza di verificare attentamente il contenuto del provvedimento di separazione: il contributo casa non resta fiscalmente neutrale quando è incluso in un assegno unitario destinato al mantenimento del coniuge e dei figli.
