Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: non è necessaria la registrazione del contratto che legittimi la data certa di detenzione dell’immobile

Con ordinanza n. 13424 del 18 maggio 2021 la Sezione Filtro della Corte di Cassazione (Pres. Mocci, Rel. Ragonesi) ha affermato un interessante principio in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia stabilendo che le stesse spettino al detentore dell’immobile anche in assenza della registrazione del contratto volto a certificare la “data certa” della detenzione.

Nei fatti la CTP di Massa Carrara accoglieva il ricorso proposto da una contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF 2010; in seguito all’appello proposto dall’Ufficio la CTR Toscana rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado. Proponeva dunque ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la spettanza delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia effettata dalla contribuente in quanto detentrice di immobili, contestando in particolare l’esistenza di un contratto idoneo a legittimarne la detenzione e che il contratto unilaterale fosse privo di data certa in quanto non registrato.

I Giudici di Legittimità, premesso che l’articolo 1 della legge 449/1997 (ora art 16 bis del TUIR) stabilisce che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui ;alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché’ per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze” hanno ribadito come l’articolo in questione, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisca a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata.

Secondo la Corte, in aggiunta, “Tale circostanza non si deduce neppure dall’art 18, comma 1, DPR 131/86 che stabilisce che la registrazione eseguita ai sensi dell’art 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell’art 2704 del codice civile. Tale norma non esclude infatti l’applicabilità delle ulteriori disposizioni dell’art 2704 c.c. idonee ad attestare la data certa di un contratto”.

Come ricordato dalla Corte, al fine di determinare la data certa della scrittura, nella fattispecie in esame, trovano dunque applicazione le norme del codice civile ed in particolare l’articolo 2704 c.c. in base al quale la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento. In altri termini l’art. 2704 c.c. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi; ma lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (cfr. Cass., sez. I, n. 1760/1963; Cass 19656/15).

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio, ricordando come la giurisprudenza pur escludendo l’ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente venente sulla data (Cass., sez. I, n. 374/1986, Cass., sez. I, n. 13813/2001) ammette però che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento (Cass. n. 4945/1985, Cass. n. 13813/2001; Cass. n. 19656/2015), hanno ritenuto del tutto corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha considerato dimostrata l’anteriorità della data di costituzione della detenzione rispetto alla effettuazione dei lavori.

In particolare, nel caso di specie, la Commissione Regionale ha ritenuto provata la data certa del contratto unilaterale costitutivo della detenzione in ragione delle seguenti circostanze: a) la lettera raccomandata in data 10 maggio 2010, spedita il 14 maggio 2010, con cui il genitore della contribuente le assegnava in detenzione gli immobili; b) l’invio, sempre in data 14 maggio 2010, di quattro raccomandate da parte della contribuente all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’inizio dei lavori; c) la stipula da parte della contribuente, sempre in data 14 maggio 2010, del contratto di appalto per i lavori; d) la richiesta e l’ottenimento di un mutuo bancario per i lavori in questione.