“L’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione (nel caso di specie riguardante esclusivamente l’esistenza di un credito al rimborso)”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 1879 del 28 gennaio 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Ceniccola) in relazione ad una controversia sorta tra l’Agenzia delle Entrate ed una società di intermediazione finanziaria.
Nei fatti la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, riformando la sentenza della Commissione provinciale di Brescia, accoglieva il ricorso proposto da una società di intermediazione finanziaria, volto ad ottenere un rimborso di un credito Ires, cedutole da una procedura fallimentare e negato dall’Ufficio sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore. Ricorrendo in Cassazione l’Agenzia lamentava come la CTR avesse errato nel ritenere valida la dichiarazione integrativa pur a fronte di una dichiarazione originaria mancante di qualsiasi dato, ad eccezione delle generalità del contribuente; secondo le convinzioni dell’Ufficio infatti la dichiarazione originaria avrebbe dovuto considerarsi del tutto inesistente e non integrabile mediante una dichiarazione successiva.
Come ricordato dai Giudici di Legittimità l’art. 1 d.P.R. n. 600/1973 prescrive che la dichiarazione sul reddito debba contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che «i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni», mentre il successivo art. 4 aggiunge che la dichiarazione «deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo».
La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha dunque affermato come il suindicato panorama normativo di riferimento non autorizzi a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa (potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione). Infatti nelle parole dei Giudici il tenore letterale della norma (art. 1) consente di reputare esistente e di conseguenza integrabile la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati e come, soprattutto, tale evenienza ben possa verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.