Erogazioni non costituenti reddito per i percipienti: nessun obbligo di certificazione per il sostituto

Con risposta a interpello n. 613 del 20 settembre 2021 l’Agenzia ha chiarito come non gravi sul sostituto alcun obbligo di certificazione delle somme corrisposte ai percipienti quando le stesse non abbiano generato materia imponibile in capo ai beneficiari. Nella specie si trattava di somme di denaro raccolte mediante un fondo di solidarietà appositamente istituito e corrisposte a titolo gratuito e sottoforma di donazioni da un ente pubblico.

Nei fatti l’Istante, ente pubblico non economico, rendeva noto all’Ufficio di aver attivato nella primavera 2020 un fondo di solidarietà con lo scopo di raccogliere fondi da erogare successivamente sottoforma di donazioni ai propri iscritti quale ristoro a eventuali danni e disagi causati dalla pandemia Covid-19. L’Istante rappresentava inoltre che già con un primo interpello, nell’agosto 2020, l’Agenzia aveva confermato che le somme ricevute dai percipienti a titolo di donazione non costituissero reddito per questi ultimi, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir. L’Istante chiedeva dunque se, in relazione alle suddette erogazioni, fosse tenuto ad assolvere agli obblighi di certificazione degli importi in oggetto corrisposti nell’anno 2020 ai propri iscritti (come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

Come ricordato dall’Agenzia mentre l’art. 23 del DPR 600/1973 individua i soggetti che assumono la veste di sostituti d’imposta (art. 64 del DPR medesimo), l’art. 4 del DPR 322/1998 dispone l’obbligo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla di presentare annualmente una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti.

L’Ufficio in relazione alla fattispecie in esame, considerato che le erogazioni corrisposte non abbiano generato materia imponibile nei confronti dei beneficiari, ha chiarito che non debba gravare sull’Istante (seppure lo stesso rientri nell’alveo dei soggetti di cui al menzionato art. 23) alcun obbligo di certificazione in relazione alle citate erogazioni.