Estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c.: l’autonoma impugnazione non pregiudica il diritto di avvalersi della sentenza favorevole ad altro coobbligato

Con Ordinanza n. 6411 del 9 marzo 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Mondini) torna ad esprimersi circa la corretta interpretazione in ambito tributario dell’applicazione della estensione del giudicato favorevole al coobbligato prevista dall’art. 1306 del codice civile.

Nei fatti una contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la CTR dell’Abruzzo aveva dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dall’Agenzia in rettifica del valore di due porzioni di un immobile vendute ad un soggetto privato. La ricorrente, in particolar modo, avendo dedotto in appello la violazione dell’art. 1306 comma 2 del c.c. lamentava come la CTR avrebbe dovuto annullare l’avviso impugnato tenendo conto sentenza della CTP di Chieti favorevole all’acquirente (coobbligato solidale) e divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La Corte, accolto il ricorso della contribuente, ha ricordato come nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano (come verificatosi nel caso di specie) quattro precise condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

I Giudici di Legittimità inoltre, con riguardo all’eccezione dell’Ufficio secondo cui il giudicato favorevole al coobbligato debba applicarsi al coobbligato rimasto inerte e non anche a chi ha autonomamente deciso di coltivare il relativo contenzioso, hanno ribadito il principio di diritto per cui non la proposizione di una autonoma impugnazione ma soltanto il giudicato a sé sfavorevole preclude ad un coobbligato di avvalersi della sentenza favorevole ad altro (Cass. n. 19580/2014; Cass. 14814/2011).