Con risposta ad interpello n. 390 del 7 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la corretta imposizione fiscale, ai fini dell’imposta di registro, inerente agli atti di transazione tra gli eredi ed un terzo quando il contenuto degli stessi atti comporti un obbligo di pagamento a carico di quest’ultimo.
L’Istante rappresentava di essere uno degli eredi legittimi della propria zia, coniugata senza figli, deceduta senza lasciare testamento e di dover presentare la dichiarazione di successione. Facendo presente che il patrimonio mobiliare della defunta (conti correnti e titoli) fosse in parte cointestato con il marito e con un terzo soggetto, non erede e disponibile a riconoscere la parziale intestazione fittizia del citato patrimonio mobiliare e a pagare pro-quota agli eredi l’importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia, rendeva noto all’Ufficio il volere delle parti (eredi e terzo soggetto) nello stipulare un accordo tra vivi, con scrittura privata non autenticata, il cui contenuto riproducesse le intenzioni sopra esposte. A tal proposito chiedeva dunque all’Amministrazione Finanziaria quale fosse la corretta tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla fattispecie in esame.
L’Agenzia, esaminando come l’intenzione delle parti fosse quella di realizzare un regolamento d’interessi al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite, ha evidenziato come tale fattispecie configurasse un’ipotesi di transazione tra gli eredi e il terzo, ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile con il quale è stabilito che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
L’Ufficio ha ricordato come, ai fini fiscali, gli atti transattivi siano disciplinati dall’articolo 29 del TUR, il quale dispone che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne’ di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”.
Comportando l’accordo in esame un obbligo di pagamento a carico del terzo, l’Amministrazione Finanziaria ha dunque ritenuto applicabile l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9 (‘Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali’) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.