Imposte d’atto proporzionali per la trasformazione da associazione dilettantistica sportiva a società di capitali che persegua fini di lucro

“L’atto di trasformazione di un’associazione dilettantistica sportiva in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), n. 2, della Tariffa parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986” questo il principio di diritto sancito con sentenza n. 26878 del 5 ottobre 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Cavallari) in respingimento di un ricorso presentato da una società di capitali.

Nei fatti con atto del 15 luglio 2010 un’associazione sportiva (proprietaria di un immobile) veniva trasformata in società a responsabilità limitata ed in relazione a tale atto di trasformazione erano liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 168,00 euro. Successivamente l’Agenzia delle Entrate di notificava avviso di liquidazione dell’imposta con irrogazione delle sanzioni, applicando le imposte in esame in misura proporzionale, sul presupposto che venisse in rilievo non un atto di trasformazione, bensì di conferimento ad una società commerciale. La CTP di Avellino accoglieva il ricorso della società, mentre la CTR il ricorso dell’Ufficio. Da qui il ricorso per Cassazione con il quale la società lamentava la violazione e la falsa applicazione degli articoli 4, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. c), Tariffa parte I, e 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, 1, 2, 10, 1 e 14 Tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990.

In prima battuta la Corte ha chiarito come, nel caso di specie, non vi siano dubbi sul fatto che l’operazione dovesse qualificarsi come una trasformazione eterogenea, in quanto consistita “nel passaggio da una società lucrativa in un ente causalmente diverso, cioè in una società non lucrativa o in un ente non societario, e viceversa”, e non invece alla stregua di un conferimento come sostenuto dall’Agenzia.

Appurata la questione sotto il profilo prettamente civilistico, i Giudici di Legittimità sono poi passati ad esaminare le conseguenze di una siffatta trasformazione ai fini dell’imposta di registro, nonché di quelle ipotecaria e catastale.

Come ricordato dalla Corte le disposizioni contenute nell’articolo 4 della Tariffa parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986, “non vanno lette singolarmente, ma, al contrario, in maniera sistematica, le une per mezzo delle altre”. Nelle parole dei Giudici infatti “l’assoggettamento ad imposta fissa delle trasformazioni è previsto all’interno di un articolo, il 4 della Tariffa parte I del d.P.R. citato, che impone pure l’assoggettamento ad imposta proporzionale degli atti di costituzione e di aumento del capitale o patrimonio sociale”.

Ad avviso della Corte in definitiva dunque “il presupposto della tassazione in misura fissa della trasformazione è l’assoggettamento dell’atto costitutivo (o del precedente incremento di capitale o patrimonio sociale) ad un tributo proporzionale, che abbia colpito ab origine la relativa manifestazione di capacità contributiva”.

Come precisato dai Giudici nel caso di specie quindi “mentre l’atto c.d. di trasformazione rientra quale atto proprio “delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”, lo stesso non può dirsi per l’atto a monte di costituzione (o di conferimento di capitale o patrimonio sociale) dell’associazione.

Nel caso di specie per l’atto di costituzione dell’associazione aveva trovato applicazione l’articolo 90, comma 5, della legge n. 289 del 2002, che associa all’imposta di registro in misura fissa solo atti (costitutivi e di trasformazione) che riguardino associazioni sportive dilettantistiche. Regolamentazione di favore che può del resto essere invocata per le associazioni sportive dilettantistiche se la trasformazione avviene in “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”, altrimenti dovendo essere applicata l’imposta proporzionale di registro.

Accolto il ricorso la Corte ha infine concluso ricordando che “sussiste nel nostro ordinamento un principio per il quale la tassazione in misura fissa di un atto di trasformazione di una società od associazione presuppone che eventuali atti societari precedenti ad esso collegati siano già stati assoggettati ad imposizione proporzionale, in mancanza dovendo essere sottoposto a quest’ultima proprio il detto atto di trasformazione”.