Imputazione del reddito ex art. 5 del TUIR: è legittimo trasferire quota parte delle ritenute subite anche alle società di persone che intervengono nella catena partecipativa

Con risposta ad interpello n. 317 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti circa il meccanismo dello scomputo delle ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 del TUIR nel caso in cui nella catena partecipativa intervengano, oltre a soci persone fisiche, altre società di persone ovverosia altri soggetti privi di un proprio centro d’imputazione ai fini delle imposte sui redditi.

Nei fatti l’Istante, una società in accomandita semplice operante nel campo della produzione e posa in opera di serramenti, costantemente soggetta all’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% (ex. art. 25, comma 1, del d.l. n. 78/2010, sull’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti intenzionati a beneficiare delle detrazioni per interventi edilizi), illustrava come la propria compagine partecipativa fosse composta da tre soci: nello specifico due persone fisiche ed una società in nome collettivo (a sua volta partecipata da due soci persone fisiche). Dovendo imputare i redditi ai propri soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR (c.d. “trasparenza”) chiedeva dunque all’Ufficio se un’interpretazione letterale dell’art. 22, comma 1, lett. c) del TUIR potesse ostare il trasferimento verso la s.n.c. partecipante (non disponente di una propria soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi) della corrispondente quota di ritenute.

L’Agenzia, dopo aver sinteticamente espresso il principio ispiratore dell’art 5 del TUIR, ovvero l’imputazione proporzionale a ciascun socio dei redditi prodotti dall’ente collettivo ed il conseguente mancato riconoscimento per quest’ultimo di una soggettività piena e distinta ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento allo scomputo degli acconti, ha richiamato quanto stabilito dall’articolo 22, primo comma, ultimo periodo, del TUIR, a norma del quale “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

L’Ufficio ha poi precisato come, secondo quanto specificato con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, da una lettura congiunta e coordinata dei sopra citati artt. 5 e 22 del TUIR e dell’art. 17 del d.l. 241/1997 derivi che “i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24”.

L’Amministrazione, alla luce dei suesposti principi e documenti, ha infine indicato come un’applicazione rigidamente letterale dell’art 22 del TUIR, che porterebbe a residuare in capo alla s.a.s. istante una parte delle ritenute subite (proporzionale alla quota di partecipazione nella stessa da parte della s.n.c.) non utilizzabile in compensazione per il mancato rispetto del meccanismo di previo scomputo dall’IRPEF dei soci e successiva riattribuzione del residuo alla società, avrebbe come esito un risultato in contrasto con i meccanismi che regolano la fiscalità delle società di persone (il cui centro d’imputazione reddituale è costituito dai soci persone fisiche, anche, come nel caso di specie, quando nella catena partecipativa intervengano altre società di persone).

Rendendo il proprio parere l’Agenzia ha dunque chiarito come la s.a.s. possa essere legittimata ad attribuire quota parte delle ritenute subite alla s.n.c. socia, la quale le attribuirà a sua volta ai propri soci persone fisiche e come, dopo lo scomputo dall’IRPEF di questi ultimi, l’eventuale residuo possa essere utilizzato secondo le indicazioni della circolare 56/E del 2009.