Inefficace il giudicato esterno (art. 2909 c.c.) in materia IVA anche quando la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto..

Con ordinanza n. 14724 del 27 maggio 2021 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Succio) ha ribadito un ormai consolidato principio in tema di processo tributario circa l’efficacia espansiva del giudicato esterno (ex art. 2909 c.c.) nel caso di giudizi che riguardino tributi diversi, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti e interessi il medesimo periodo d’imposta.

Nei fatti con sentenza depositata il 11 novembre 2013 la CTR Liguria respingeva l’appello dell’Ufficio confermando la pronuncia della CTP che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per iva 1990, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria per avere il giudice dell’appello omesso di tenere conto della statuizione, oggetto di giudicato, resa dalla CTP di Savona in ordine alla parziale legittimità dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente società con riguardo alle imposte sul reddito per la stessa annualità 1990.

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha ribadito l’ormai costante principio giurisprudenziale in materia in virtù del quale “nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF – ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto”.

I Giudici di Legittimità hanno altresì ricordato come “le controversie in materia di imposizione sul valore aggiunto siano soggette a norme comunitarie imperative la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dall’eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza unionale come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta, sicché il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta sul valore aggiunto, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto”.