La donazione delle quote di società di famiglia non riduce l’ammontare della franchigia fruibile sugli atti donativi successivi

Con risposta ad interpello n. 571 del 30 agosto 2021 l’Agenzia ha stabilito che la donazione da parte dei genitori in favore del figlio delle quote della società di famiglia rientra nell’insieme delle fattispecie derogatorie al principio secondo cui tutte le donazioni anteriormente fatte al donatario concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’atto donativo.

Nei fatti l’Istante rendeva noto all’Ufficio di avere nel 2017 ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia senza versare l’imposta di donazione, ma usufruendo delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990 (trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui acquisiva il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni). Essendo in suo favore imminente un’ulteriore donazione (da parte della madre) di un immobile chiedeva dunque all’Ufficio di conoscere se tale atto (tenuto conto del precedente) avesse dovuto scontare l’imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1.000.000 euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta.

L’Agenzia ha ricordato come l’articolo 57 del TUS (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) stabilisce la regola secondo cui «tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario» concorrono alla determinazione delle cd. franchigie fruibili in applicazione dell’atto donativo (riducendo di fatto l’importo della franchigia). Lo stesso articolo dispone, del resto, specifiche deroghe: in particolare non erodono la franchigia le donazioni remuneratorie e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’articolo 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59.

L’Ufficio, dunque, considerato il rinvio operato dal comma 2 del citato articolo 55 agli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3» ha confermato che la donazione dei genitori in favore del figlio delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del TUS, non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, senza con ciò ridurne l’ammontare.