L’ordinanza della Sezione Filtro della Corte di Cassazione n. 6368 depositata in data 8 marzo 2021 (Pres. Greco, Rel. D’Aquino) conferma le più recenti pronunce della Suprema Corte in tema di inerenza dei costi,
Il caso riguarda una S.p.A. alla quale era stato notificato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, con il quale venivano recuperate a tassazione delle spese di sponsorizzazione ritenute dall’Amministrazione finanziaria non deducibili in quanto non inerenti.
La società impugnava dunque l’avviso di accertamento eccependo, tra l’altro, la deducibilità dei costi sostenuti, in quanto inerenti. L’esito del giudizio è stato però negativo sia in primo che in secondo grado. In particolare la CTR ha dato un riferimento quantitativo al concetto di inerenza ritenendo i costi delle sponsorizzazioni sproporzionati rispetto ai volumi di attività aziendale e al possibile ritorno commerciale.
I Giudici di Legittimità, con una esposizione sistematica e chiara, ricordano come l’orientamento più recente della Corte in materia di inerenza dei costi deducibili afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all’oggetto dell’impresa (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559).
La ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d’impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.
La prima conseguenza di questa impostazione è, da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450);
La seconda è che l’antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904). In conseguenza di tale impostazione, sono stati, ad esempio, ritenuti deducibili, in quanto inerenti, costi relativi ad attività di carattere preparatorio (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 23994), come anche costi strumentali ad attività future e di potenziale proiezione dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 13882).
Invece il giudice di appello, dopo avere enunciato astrattamente tale principio, non ne ha fatto corretta applicazione. Il giudizio di non inerenza è stato tratto sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni sponsorizzate e, quindi, avendo come riferimento la correlazione o corrispondenza tra costi e ricavi e il ritorno dell’investimento, anziché l’estraneità all’attività imprenditoriale della società contribuente.
Per la Corte il giudice di appello, nell’avere istituito una correlazione tra costi e ricavi (anziché tra costi ed attività imprenditoriale) e nell’avere fondato su di essa il giudizio di antieconomicità ai fini della esclusione del giudizio di non inerenza ai fini della deducibilità, non ha fatto buon governo di tali principi.