Operazioni asseritamente inesistenti: onere probatorio a carico dell’Amministrazione e, di riflesso, prova contraria a carico del contribuente solo quando sia stato assolto il predetto onere

La Corte di Cassazione si occupa dell’onere probatorio in tema di operazioni inesistenti nella Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14345 della Sesta Sezione (Pres. Conti, Rel. Delli Priscoli).

Si tratta delle regole generali sulla effettività e documentazione dei costi e della corretta interpretazione delle regole del Testo Unico (e le corrispondenti in ambito IVA). Spesso ci imbattiamo infatti nella questione delle operazioni (oggettivamente) inesistenti in caso di intercettazione di “cartiere”, ma sono meno frequenti le pronunce di valore generale, applicabili comunque anche nel caso appena menzionato dal lato delle imposte dirette.

Il passaggio interessante dell’ordinanza è a nostro avviso il seguente:

“Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020)”

Nel caso specifico era stata contestata nell’accertamento la reale esistenza di costi di acquisto di carburante. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente. Infine la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate per un verso affermando che, era da ritenere certamente esclusa l’inesistenza delle operazioni di acquisto di carburante che è stata posta a base dell’accertamento nei confronti della società

A fronte di tali risultanze oggettive, per la Corte, cadono le presunzioni semplici sulle quali si è fondato l’avviso di accertamento nei confronti della società e per conseguenza l’avviso di accertamento nei confronti del socio.