Quote di ammortamento non imputate a bilancio nel 2020: ai fini fiscali libera scelta tra deduzione immediata o sospensione annuale del piano di ammortamento

Con risposta a interpello n. 607 del 17 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Agosto” (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020 n.126): in particolare circa la corretta applicazione dei commi da 7-bis a 7-quinques dell’art. 60 del decreto. L’Ufficio ha infatti confermato come, visto l’intento agevolativo della norma, resti ferma la facoltà per i soggetti che non abbiano eseguito l’imputazione a bilancio per il 2020 delle quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali di decidere se portare comunque in deduzione (Ires e Irap) la quota stessa (gestendo poi il duplice binario civile e fiscale) o se allungare di un anno il piano di ammortamento originario senza creare disallineamento tra ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali.

Nei fatti una s.r.l. non avendo interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio per l’esercizio 2020 (chiuso con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP) chiedeva all’Ufficio chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 60, commi 7-bis e 7-quinquies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020 n.126. In particolare l’istante domandava se potesse essere legittimato a procedere come segue: a) non eseguire gli ammortamenti dei beni strumentali nel bilancio al 31 dicembre 2020; b) non avvalersi della deduzione delle quote di ammortamento non imputate a bilancio astenendosi dall’effettuare le variazioni in diminuzione ai fini Ires (modello SC2021, codice 81) ed IRAP; c) proseguire negli anni 2021 e seguenti con la deduzione delle quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento originario ma allungato di un anno senza gestire il doppio binario; d) non eseguire alcuna ripresa a tassazione nelle dichiarazioni dei redditi degli anni a venire non essendosi generate differenze indeducibili dovute al disallineamento tra ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali.

Come noto, e come ricordato dall’Agenzia nell’occasione, l’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto legge n. 104 del 2020 prevede, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020.

Con tali disposizioni il legislatore ha introdotto una deroga all’ordinario processo di ammortamento, finalizzata a ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID19. In particolare è stato previsto: in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali e di imputare la quota non effettuata al conto economico relativo all’anno successivo (comma 7-bis); di destinare una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter); di dare conto delle ragioni della deroga in nota integrativa (comma 7-quater); di ammettere in deduzione IRES ed IRAP a prescindere dall’imputazione a conto economico la quota di ammortamento imputata all’esercizio successivo (7-quinques).

Come evidenziato dall’Agenzia, mediante le previsioni di cui al comma 7-quinques, il legislatore ha inteso assicurare la piena deduzione delle quote di ammortamento non imputate al conto economico relativo all’esercizio di competenza, con ciò garantendo il rispetto del principio di previa imputazione di cui al comma 4 dell’articolo 109 del TUIR.

L’Ufficio stesso, del resto, ha voluto sottolineare come, proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento, la locuzione contenuta nel comma 7-quinques “la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa” deve essere intesa nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell’imputazione a conto economico. Diversamente intendere la disposizione come un vincolo (e non come una facoltà) avrebbe esclusivamente comportato maggiori perdite fiscali di periodo per le imprese interessate (ai fini IRAP nemmeno riportabili negli anni successivi) riducendo i benefici di una norma agevolativa e appesantito le imprese stesse di gravosi adempimenti (quali il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).

In conclusione l’Agenzia ha accolto la soluzione prospettata dalla società istante consistente nella possibilità di sospendere sia civilisticamente che fiscalmente la deduzione delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio prolungando contestualmente di un anno l’originario piano di ammortamento.