Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60 bis d.P.R. n. 633/72: è onere dell’Amministrazione provare il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente e l’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato

“L’art. 60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone – a differenza dell’art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale” questo l’interessante principio di diritto ribadito con ordinanza n. 12489 del 12 maggio 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Succio).

Nei fatti la CTR della Campania respingeva l’appello dell’Ufficio confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IVA 2006. Tale atto era stato emesso nei confronti della società contribuente ex art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972, ritenuta (quale cessionaria dei beni oggetto del controllo, nella specie autovetture) debitrice in solido dell’iva evasa dalla ditta cedente. Ricorreva dunque per cassazione l’Amministrazione Finanziaria lamentando l’errata interpretazione dell’art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., riguardo al vincolo di solidarietà passiva per l’obbligazione tributaria dell’iva evasa ed all’onere probatorio, per avere la CTR ritenuto erroneamente non assolto l’onus probandi da parte dell’Erario quanto alla natura fraudolenta delle operazioni contestate.

Come noto la previsione normativa di cui all’art. 60 bis del d.P.R. IVA consente all’Amministrazione di richiedere al cessionario, che ne risponde in via solidale con il cedente, l’iva evasa dal primo dei due soggetti in operazioni nelle quali il prezzo di vendita dei beni sia inferiore al valore normale, inteso come prezzo normalmente praticato sul mercato di riferimento. Detta disciplina non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di ulteriore attività accertativa.

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Agenzia, hanno pertanto ribadito la radicale differenza naturalistica tra il fenomeno dell’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (alla quale l’ordinamento replica con il diniego di detrazione dell’iva esposta) e quello invece inerente al mancato versamento dell’iva da parte del cedente (al quale l’ordinamento replica con l’attribuzione al cessionario della responsabilità solidale per l’iva non versata).

Da tale differenze deriva pertanto una diversa perimetrazione dell’onere probatorio: quanto alla fattispecie di cui all’art. 60 bis d.P.R. n. 633 del 1972 l’Ufficio ha l’onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all’omesso versamento dell’iva da parte del cedente e all’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato; a fronte di tali deduzioni e prove, ove entrambe siano dedotte e assolte, l’onere seguente si trasferisce sul contribuente che ai sensi dell’art. 60 bis comma 3 del richiamato d.P.R. dovrà dare la prova che “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta” (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 877/2019).

Nel caso di specie la Corte, dalla lettura della sentenza impugnata, ha evinto come la CTR (governando correttamente i principi sopra esposti) abbia in concreto ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale non ha dato prova del disallineamento (in quanto minore) del prezzo di vendita rispetto ai canoni della normalità e conseguentemente non potesse per tal ragione di fatto sorgere la responsabilità solidale in capo alla società contribuente, cessionaria dei beni.