Ristrutturazione dell’abitazione principale di un familiare: gli interessi passivi sul mutuo sono detraibili dall’Irpef se la residenza è presa entro sei mesi dalla fine dei lavori

Con ordinanza n. 16984 del 16 giugno 2021 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Mancini), in merito ad una controversia sorta tra l’Amministrazione ed un contribuente, si è espressa confermando la spettanza della detrazione Irpef degli interessi sul mutuo acceso per la ristrutturazione dell’abitazione principale di un familiare a condizione che quest’ultimo vi abbia preso la residenza nei sei mesi successivi alla chiusura dei lavori.

Nei fatti con cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate, avendo negato la detraibilità di interessi passivi su un mutuo fondiario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale e di oneri detraibili al 55%, pretendeva da un contribuente il pagamento dell’importo di euro 15.156,16 a titolo di maggiore IRPEF. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla CTP, la cui decisone era però riformata in appello. In particolare la Commissione regionale aveva osservato che il mutuo risultava essere stato acceso per la ristrutturazione di un immobile che non costituiva l’abitazione principale del contribuente, né di sua madre, la quale aveva iniziato a risiedere presso l’immobile in questione soltanto a far data dal mese di luglio del 2008. Da qui il ricorso per Cassazione del contribuente.

La Corte ha innanzitutto ricordato come a mente degli artt. 10, comma 3-bis, e 15, comma 1-ter, del d.P.R. 917 del 1986, n. 917, nonché dell’art. 2, comma 2, del D.M. 30 luglio 1999, n. 311, il diritto alla detrazione degli interessi è condizionato alla destinazione dell’immobile, per il quale è stato contratto il mutuo, ad abitazione principale del proprietario, ovvero del titolare di altro diritto reale, o di un suo familiare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori.

I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, hanno evidenziato (a differenza di quanto non fatto dalla CTR) come, nel caso di specie, il documento contenente il dato probatorio assunto dal ricorrente come decisivo al fine di rovesciare la decisione di merito fosse costituito da un certificato di residenza, dal quale risultava che la madre risiedeva nell’immobile per il quale era stato concesso il mutuo sin dal 15 maggio 2008, laddove i lavori di ristrutturazione risultano essere stati terminati nel mese di dicembre del 2007, come indicato nel certificato di agibilità in data 23 aprile 2008.