Sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare sulla disciplina fiscale dei Trust

Dall’11 agosto 2021 è stata inserita in consultazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare che si occupa degli aspetti fiscali del Trust, con riferimento sia alle imposte dirette che a quelle indirette.

Secondo l’Agenzia la circolare chiarisce diversi dubbi interpretativi in relazione alle modifiche normative che si sono succedute nell’ultimo anno e che hanno riguardato i trust ai fini delle imposte sul reddito, della disciplina del monitoraggio fiscale e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie), nonché dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe).

Si avvertono i soggetti interessati ad inviare osservazioni o proposte di modifica che c’è tempo fino al 30 settembre 2021 per inviarle. Lo scopo della consultazione è infatti quello di permettere alle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Le proposte di modifica o di integrazione vanno inviate all’indirizzo mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

Va detto che questa impostazione dialettica si rende opportuna in un ambito nel quale l’Agenzia non ha mai ben compreso finalità e struttura dell’istituto, pur a tantissimi anni dalla ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust in ambito internazionale. Anzi, forse il Trust è stato visto con sospetto in ambito fiscale anche quando è posto in essere per scopi da tutelare senza se e senza ma.

Nella bozza si prende finalmente atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla questione della imponibilità dell’atto di dotazione del trust e dei successivi apporti, oggi palesemente confutata dalla giurisprudenza consolidata, con riferimento al fatto che l’atto di per sé non configura alcun trasferimento di ricchezza imponibile.

Soltanto gli atti con cui vengono devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari saranno soggetti alle imposte proporzionali sulle successioni e donazioni.

C’è da chiedersi cosa accadrà per il Trustee che abbia già ritenuto prudenzialmente di versare le imposte proporzionali al momento dell’atto di segregazione. A nostro modesto avviso, se non interverrà il Legislatore, egli ha tutto il diritto di chiedere rimborso e di impugnare l’eventuale diniego tacito, se i termini sono ancora aperti.

Nella bozza di circolare vengono anche analizzate le novità normative degli ultimi anni, con riferimento ad esempio, al decreto legge n. 124 del 2019 che ha modificato la disciplina prevista con riguardo all’imposizione delle “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.

Tale decreto ha previsto che si tassino in Italia come redditi di capitale le somme corrisposte a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata, nonché la presunzione (relativa) per cui se questi trasferimenti non possano essere distinti in redditi e capitale si considerino interamente redditi.

In relazione poi alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, la bozza di circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), superando in parte, i chiarimenti forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Si parla poi delle regole sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.