Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica: se l’immobile è ad uso promiscuo la detrazione è ridotta al 50 per cento

Segnaliamo ai nostri lettori una risposta a interpello che potrebbe sembrare di scarso rilievo nel contesto delle molte domande in tema di superbonus. Ovvero quella con cui l’Agenzia, riprendendo precedenti letture, spiega che un contribuente che ha la localizzazione dell’attività professionale o d’impresa presso la propria abitazione (si pensi ai molti consulenti senza strutture, agli agenti di commercio che non hanno un ufficio, ecc.) fruisce del superbonus solo al 50%.

Le modalità di utilizzo del beneficio, tuttavia, lasciano qualche perplessità di non poco conto in un caso come questo. Si pensi al lavoro condominiale di grosso importo con sconto in fattura. Non si ha un credito di imposta che transita in dichiarazione e dunque è difficile che il professionista che assiste il contribuente possa accorgersi della situazione. Il contribuente porterà qualche spesa di casa in deduzione per l’uso promiscuo dell’abitazione, rischiando con ciò un recupero fiscale ingente.

Non convince neppure il diverso trattamento tra questi contribuenti e chi invece abbia una unità non abitativa (negozio, ufficio, ecc.) collocata in un condominio almeno al 50% abitativo e che decide di fare lavori con la super agevolazione. Questi ultimi infatti possono fruire del superbonus interamente, con una evidente disparità di trattamento rispetto al caso posto all’attenzione dell’Agenzia e risolto come detto.

Tornando alla risposta a interpello n. 570 del 9 dicembre 2020, con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni interessanti (e per quanto detto discutibili) chiarimenti circa la percentuale di detrazione spettante del Superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali ad uso “promiscuo”. Attraverso l’esame congiunto di alcuni recenti documenti di prassi, segnatamente la circolare 24/E del 8 agosto 2020 e la circolare 19/E del 8 luglio 2020, l’Amministrazione ha infatti stabilito che la fruizione del Superbonus 110% nella fattispecie in esame spetti esclusivamente per la metà delle spese sostenute.

In concreto l’istante dichiarava di voler realizzare sulla sua abitazione vari lavori che avrebbero apportato un miglioramento di due o più classi energetiche. Il contribuente precisava inoltre come l’immobile in questione fosse un’abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio e adibita in parte a Bed and Breakfast (attività esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una s.n.c.). L’istante chiedeva dunque la possibilità di usufruire della detrazione del 110 per cento prevista dal decreto Rilancio sulle spese per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

L’Agenzia ha dapprima ricordato come già la circolare n. 24/E del 2020 si fosse occupata, tra le altre, di definire l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. Superbonus sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Ai sensi del comma 9, lettera b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio sono ammessi al bonus “gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (e cioè su un numero massimo di due unità immobiliari); la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai beni relativi all’impresa (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Sulla base di tale documento di prassi si è dunque stabilito che il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività, dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Riprendendo invece quanto stabilito dalla circolare n. 19/E del 8 luglio 2020 l’Agenza ha ricordato che, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis, la detrazione spettante è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Principio peraltro applicabile sia agli interventi ammessi al c.d. sismabonus (d.l. n. 63/2013) che agli interventi antisismici che fruiscono del superbonus (decreto Rilancio) per effetto degli espressi rinvii normativi al citato art. 16 bis da intendersi quale norma di riferimento generale.

Ragion per cui, alla luce di quanto esposto e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ha risposto che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione debba essere ridotta al 50 per cento.