TIA1 e TIA2: ribadite dalla Cassazione le differenze tra le due versioni della tariffa di igiene ambientale a fini IVA.

La Tia2, a differenza della Tia1 ha natura, privatistica e come tale è soggetta a Iva. I servizi erogati e il corrispettivo pagato per essi, infatti, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una controprestazione che legittima il pagamento dell’Iva.

Lo ribadisce la VI sezione civile della Corte di Cassazione nella Ordinanza ° giugno 2021, n. 15288 (Pres. Scoditti, Rel. Porreca).

La Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che la tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632). In tale contesto è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpretato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d. TIA 1.

Per quanto riguarda la c.d TIA1, invece, vale solo la pena di rammentare che Corte Costituzionale (sent. n.238/2009) aveva riconosciuto che, dietro al nome di “Tariffa” si celava un tributo, per cui era illegittima l’applicazione dell’Iva, non potendosi applicare un’imposta su una tassa. Dunque la c.d. TIA1 disciplinata dall’art. 49, comma 14, del Dlgs. n. 22/1997, nonché dall’art. 7, comma 2, del Dpr. n. 158/1999, come si è recentemente avuto occasione di osservare, non è assoggettabile ad IVA. L’articolo 49, comma 3 prevedeva infatti che il presupposto del Tributo fosse costituito dalla semplice occupazione o detenzione di aree scoperte o locali a qualunque uso adibiti. Con ciò si palesava la natura di tributo.

L’odierna TIA, secondo la Corte, ha invece natura contrattuale e non rileva al riguardo che il pagamento del servizi sia obbligatorio non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento della c.d. TIA2 (come quello della c.d. TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che l’ art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità a IVA ex art. 1 del medesimo decreto) “quale ne sia la fonte”.