Spese di lite: illegittima la compensazione motivata con formule generiche
Con l’Ordinanza n. 27382 del 20 ottobre 2026 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Di Pisa, Rel. Chirico) ha ribadito che, nel processo tributario, la regola generale è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio. La compensazione costituisce, invece, una deroga ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La controversia riguardava il rimborso di 208,77 euro, versati due volte a titolo di imposta di registro. Sebbene la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio avesse riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, aveva disposto la compensazione delle spese limitandosi a richiamare l’esistenza di “giusti motivi”.
La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente tale motivazione, sottolineando che le ragioni della compensazione devono essere specifiche, logiche e coerenti e riferirsi a concrete circostanze della controversia. Non sono quindi idonee le clausole di stile, né può giustificare la compensazione il modesto valore della causa o il solo integrale accoglimento della domanda.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà nuovamente decidere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: l’esercizio del potere discrezionale del giudice non può tradursi in un esonero immotivato dalla regola della soccombenza.
