CPB: l’affitto d’azienda non determina la cessazione del concordato preventivo biennale

Con la Risposta n. 46/2026 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’affitto d’azienda non integra, in linea di principio, una causa di cessazione o decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 13/2024.

Il caso riguarda una società in accomandita semplice che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intende prendere in affitto, per circa 18 mesi con opzione di acquisto, l’azienda di un’altra società partecipata dai medesimi soci, operante nello stesso settore e con identico codice ATECO.

Il dubbio interpretativo verteva sulla possibile riconducibilità dell’operazione alla causa di cessazione prevista dalla lettera b-ter) dell’art. 21, relativa a operazioni straordinarie quali fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale.

L’Amministrazione evidenzia che la norma individua tassativamente le operazioni idonee a incidere sulla capacità reddituale del contribuente e a determinare la cessazione del concordato, limitandosi alle fattispecie espressamente richiamate e a quelle ad esse assimilabili.

L’affitto d’azienda, qualificabile come ordinaria operazione di gestione e non comportante modifiche soggettive né trasformazioni strutturali dell’ente, non rientra tra tali ipotesi. Pertanto, l’operazione prospettata non determina la cessazione del CPB per il biennio in corso. Resta fermo che la valutazione è circoscritta alla fattispecie rappresentata e al periodo 2024-2025, senza pregiudicare eventuali verifiche su altre cause di esclusione o su future adesioni al concordato.

La risposta conferma un’interpretazione letterale e restrittiva delle cause di cessazione, offrendo un importante chiarimento operativo per le imprese che intendano effettuare operazioni di riorganizzazione senza compromettere gli effetti del concordato.