Scissione mediante scorporo: il requisito triennale per il DURF non si trasferisce alla beneficiaria
Con la Risposta a interpello n. 50/2026 del 25 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul delicato tema degli effetti fiscali delle operazioni straordinarie, soffermandosi in particolare sulla scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 c.c. e sui riflessi in materia di certificazione dei requisiti per il rilascio del DURF ai sensi dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 241/1997.
Il caso esaminato riguarda una società di nuova costituzione nata da scissione con scorporo, che ha proseguito senza soluzione di continuità l’attività operativa già esercitata dalla scissa da oltre vent’anni, chiedendo di poter valorizzare tale anzianità ai fini del requisito del triennio necessario per ottenere la certificazione ed evitare gli stringenti adempimenti previsti in tema di ritenute negli appalti.
L’Amministrazione finanziaria, richiamando la disciplina civilistica e le recenti modifiche all’articolo 173 del TUIR, nonché la ratio antielusiva sottesa all’articolo 17-bis, ha escluso la possibilità di un’interpretazione estensiva del principio di continuità fiscale tale da consentire il “trasferimento” del requisito temporale dalla società scissa alla beneficiaria.
Come chiarito dall’Ufficio, in assenza di una specifica previsione normativa, il triennio di attività deve infatti essere verificato in capo al soggetto giuridico che richiede il DURF, anche se l’attività economica prosegue sostanzialmente immutata.
La risposta si inserisce in un orientamento rigoroso volto a preservare la funzione di presidio della norma, nata per contrastare fenomeni di evasione e utilizzo distorto della compensazione nei contratti ad alta intensità di manodopera. Per le imprese coinvolte in operazioni di riorganizzazione societaria, il chiarimento impone una attenta valutazione preventiva degli impatti non solo civilistici e fiscali in senso stretto, ma anche procedurali e finanziari, considerato che l’impossibilità di accedere al regime di semplificazione può incidere significativamente sulla gestione della liquidità e degli adempimenti nei rapporti di appalto.
