Fattura ricevuta dopo il periodo d’imposta: la Corte UE dice no allo slittamento automatico della detrazione.
La sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, del Tribunale dell’Unione europea, interviene su un tema di particolare interesse pratico: il momento di esercizio del diritto alla detrazione IVA in presenza di fattura ricevuta nel periodo d’imposta successivo.
Il rinvio pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli articoli 167, 168, lett. a), e 178, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, alla luce dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità.
La controversia riguardava una società polacca che aveva maturato il diritto sostanziale alla detrazione in un determinato periodo, ma aveva ricevuto la relativa fattura solo nel periodo successivo, seppur prima della presentazione della dichiarazione IVA. La normativa nazionale subordinava il sorgere del diritto alla detrazione al possesso della fattura già nel periodo di riferimento, determinando così uno slittamento temporale dell’esercizio del diritto.
Il Tribunale ribadisce un principio consolidato: il diritto alla detrazione costituisce elemento essenziale del sistema comune dell’IVA e non può essere limitato quando risultino soddisfatte le condizioni sostanziali.
In particolare, ai sensi dell’art. 167 della Direttiva, il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia quando si realizza l’operazione imponibile. Il possesso della fattura, previsto dall’art. 178, rappresenta invece una condizione formale per l’esercizio del diritto, non per la sua nascita.
Secondo la Corte, subordinare il sorgere del diritto alla previa ricezione della fattura introduce una condizione ulteriore non prevista dal diritto unionale, con ciò derivandone una violazione del principio di neutralità, in quanto il soggetto passivo sopporta, sia pure temporaneamente, l’onere finanziario dell’imposta.
Il Tribunale precisa che, qualora la fattura sia comunque disponibile al momento della presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui le condizioni sostanziali erano soddisfatte, non può essere negata la detrazione in tale periodo.
Non rileva, in senso contrario, l’esigenza di controllo o prevenzione delle frodi ex art. 273 della Direttiva, poiché misure nazionali generali e automatiche non possono comprimere sistematicamente il diritto alla detrazione.
La decisione conferma la centralità della distinzione tra requisiti sostanziali e formali e assume particolare rilievo per gli ordinamenti che collegano rigidamente il diritto alla detrazione alla data di ricezione della fattura: sul piano applicativo, si rafforza la possibilità di esercitare la detrazione nel periodo corretto, purché la fattura sia in possesso del contribuente al momento della dichiarazione.
In conclusione, il giudice unionale ha infatti affermato che gli articoli 167, 168 e 178 della Direttiva IVA ostano a normative nazionali che posticipino il diritto alla detrazione per il solo fatto che la fattura sia stata ricevuta nel periodo successivo, anche se disponibile prima della dichiarazione.
