Fiscalmente neutro lo scioglimento anticipato del trust con retrocessione dei beni al disponente.

La risposta n. 146/2026 dell’Agenzia delle Entrate esamina lo scioglimento anticipato di un trust residente in Italia, costituito a Londra, con retrocessione alla disponente della nuda proprietà del 36,68% delle quote di una S.r.l. derivante da precedenti partecipazioni conferite in una S.p.A. e in una S.r.l. fuse tra loro.

L’Agenzia applica il nuovo articolo 4-bis TUSD, secondo cui «i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari» e «l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari». Nel caso concreto, lo scioglimento avviene senza attribuzioni ai beneficiari e i beni ritornano alla disponente, sicché manca un trasferimento di ricchezza verso terzi.

Richiamando prassi e giurisprudenza (circolare 34/E/2022, risposta 165/2024 e Cass. 31857/2023), l’Agenzia ribadisce che l’anticipata cessazione del trust, con mera retrocessione dei beni al disponente, non integra il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, anche se nel frattempo il valore della nuda proprietà è aumentato per effetto dell’età dell’usufruttuario e dei parametri di valutazione.

Sul piano delle imposte dirette viene esclusa qualsiasi plusvalenza, poiché né l’apporto della nuda proprietà al trust né la sua retrocessione avvengono a titolo oneroso; pertanto non si realizza un evento imponibile ai sensi degli articoli 9, comma 5, e 67, comma 1, lettere c) e c-bis, TUIR. In sintesi, lo scioglimento di trust “chiusi” senza distribuzioni ai beneficiari, con restituzione al disponente dei beni originariamente segregati, è considerato fiscalmente neutro sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sia ai fini delle imposte sui redditi.