Presunzione di distribuzione utili extracontabili: spazio alla prova per dichiarazioni di terzi

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16 luglio 2026 n. 23381 (Pres. De Rosa, Rel. Marconi), torna sul tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle Srl a ristretta base partecipativa, chiarendo il ruolo decisivo che possono assumere le dichiarazioni di terzi a contenuto confessorio. Pur confermando che nel processo tributario vige il divieto di prova testimoniale ex art. 7 D.Lgs. 546/1992, la Corte ribadisce che le dichiarazioni rese ai verificatori o prodotte dal contribuente non sono inammissibili, ma utilizzabili come elementi di prova, in attuazione del principio del giusto processo e della parità delle armi.

Tali dichiarazioni, normalmente rilevanti come meri indizi, possono – in presenza di particolari circostanze – integrare da sole una presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea a fondare l’accertamento dell’Ufficio o, specularmente, la prova contraria del contribuente. In particolare, quando il terzo si autoaccusa di un illecito fiscale, assumendosi le relative conseguenze, le sue dichiarazioni possono essere considerate dal giudice come prova presuntiva piena, superando la presunzione di riparto degli utili in nero tra i soci.

La Corte estende espressamente tale regola anche alle dichiarazioni prodotte a favore del contribuente: se dotate dei requisiti di gravità e precisione, possono dimostrare l’estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria e quindi vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle Srl a ristretta compagine.

Nel caso deciso, le dichiarazioni del cognato, amministratore di fatto, che confessava l’illecito fiscale e la totale inconsapevolezza della socia-amministratrice, hanno consentito di escludere che il maggior reddito occulto fosse entrato nella sua capacità contributiva, con conseguente illegittimità dell’avviso Irpef emesso a suo carico.