IVA di gruppo anche in presenza di controllo indiretto sulla partecipata

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16020 del 25 maggio 2026 (Sez. Tributaria), ha riconosciuto che, ai fini dell’accesso alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, terzo comma, d.P.R. 633/1972, il requisito del controllo superiore al 50% può realizzarsi anche in via indiretta mediante somma di partecipazioni detenute da più società controllate dalla capogruppo.

Il caso riguardava un avviso di accertamento IVA 2015 emesso nei confronti della capogruppo, alla quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’assenza dei presupposti soggettivi per la liquidazione di gruppo, sostenendo che non vi fosse una partecipazione, neppure indiretta, superiore al 50% nella S.r.l. inclusa nel perimetro.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva invece ritenuto legittimo il regime, valorizzando il controllo indiretto esercitato tramite due controllate, ciascuna titolare del 37,5% della partecipata.

La Cassazione conferma la decisione di merito e chiarisce la portata dell’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979:

  • la partecipazione “superiore al cinquanta per cento” può essere detenuta sia direttamente sia indirettamente;
  • il controllo indiretto può risultare dalla somma delle quote possedute da più società direttamente controllate dalla capogruppo, purché complessivamente oltre il 50%.

Secondo la Suprema Corte, in presenza di un controllo “a catena” che consenta alla capogruppo di imporre la propria volontà sulla società a valle, non vi è differenza sostanziale rispetto al controllo diretto, né sotto il profilo della neutralità IVA né sotto quello antiabuso.
Un’interpretazione più restrittiva, fondata su una lettura meramente letterale del D.M. 1979, sarebbe sproporzionata e non giustificata da specifici rischi di frode o elusione.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi respinto.
Per i gruppi societari, la decisione apre alla possibilità di utilizzare la liquidazione IVA di gruppo anche quando il controllo sulla partecipata derivi dalla combinazione di più partecipazioni indirette, purché, complessivamente, superino la soglia del 50% e si realizzi un effettivo potere di direzione unitaria da parte della capogruppo.