Adempimento di sentenza non eseguita in corso di giudizio di ottemperanza. Sono comunque dovute le spese di lite

Adempimento di sentenza non eseguita in corso di giudizio di ottemperanza. Sono comunque dovute le spese di lite

Adempimento in corso di giudizio di ottemperanza. Sono comunque dovute le spese di lite.

Interessante per la questione che affronta, non frequentissima sul piano procedimentale, la sentenza 7 dicembre 2016, n. 25147 della Corte di Cassazione, V Sezione, Presidente Chindemi, Relatore De Masi.

Si tratta del caso di un contribuente che ricorre per ottemperanza in relazione ad una sentenza non eseguita dall’Amministrazione. Nelle more del giudizio viene disposto il pagamento. La CTR, pronunciando sul ricorso per ottemperanza, rileva che è stato disposto il pagamento e dichiara – con sentenza – cessata la materia del contendere, così ritenendo che l’intervenuta comunicazione sottesa al rimborso, fosse in tal senso satisfattiva – ancorché mero adempimento prodromico al pagamento – e che nessun interesse giustificasse la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

La relativa decisione correttamente è stata impugnata con ricorso in Cassazione, giusto il disposto del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 70, comma 10, “per inosservanza delle norme sul procedimento”.

Secondo la Corte è corretta la censura con la quale il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR sulle spese processuali del giudizio di ottemperanza richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005 – che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n.546 del 1992, nella parte in cui precludeva ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l’Amministrazione , virtualmente soccombente al pagamento delle spese – atteso che, muovendo dalla premessa che non opera più la deroga all’art. 15, D.Lgs. n.546 del 1992, non v’è alcuna ragione per sottrarre il giudizio di ottemperanza al principio della soccombenza.

Se, infatti, l’incardinamento del giudizio di ottemperanza non priva l’Amministrazione del potere di procedere all’adempimento fintanto che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, l’adempimento intervenuto tardivamente può incidere sulle spese del processo.