Avviamento negativo: va conteggiato nella base imponibile dell’imposta di registro.

La sentenza n. 979 della sezione tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Stalla) depositata il 17 gennaio 2018 si occupa di un aspetto interessante che riguarda la valutazione di un’azienda ai fini della tassazione a imposta di registro.

Ovviamente nel giudizio di legittimità non si disquisisce della stima in sé, ma della modalità di determinazione del valore non considerando l’avviamento negativo, come l’Agenzia delle Entrate pretenderebbe e come la sentenza di appello, nel caso specifico, ha fatto.

La società contribuente infatti aveva presentato un’istanza di rimborso per l’imposta di registro pagata sull’acquisto di un ramo di azienda (inattivo da anni e suscettibile di perdite future), poiché essa era stata calcolata solo sull’attivo patrimoniale, senza considerare il valore negativo dell’avviamento, pur evidenziato nell’atto.

L’ufficio aveva negato il rimborso e la questione approdava nei gradi di merito della giustizia tributaria dove la società era risultata soccombente.

La quinta sezione invece accoglie le ragioni della società, precisando come la nozione di avviamento, pur priva di una definizione legislativa, sia ampiamente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, la quale ne recepisce i contenuti così come elaborati dalle scienze economiche, contabili ed aziendalistiche.

In tale contesto, l’avviamento viene identificato e descritto in termini di qualità intrinseca immateriale dell’azienda, di formazione plurifattoriale; qualità che di solito si concreta nel maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. nn. 25324/14; 9115/12; 8642/11 ed altre); maggior valore, a sua volta correlato alla “capacità di profitto di un’attività produttiva”, ossia a quella “attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono” (Cass. 10586/11, con richiamo di Cass. 9470/95).

Esso è poi espressamente considerato dall’art.51, 4^ co., d.P.R. 131/86; che ne contempla l’incidenza sulla determinazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore venale dell’azienda trasferita; e, con ciò, della base imponibile. Non può tuttavia non considerarsi come dall’articolo 51 citato non possa trarsi alcun decisivo elemento per affermare che l’avviamento incida sul valore dell’azienda trasferita solo se, ed in quanto, di segno positivo.

Al contrario, essendo la norma finalizzata a garantire che l’imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell’azienda in condizioni di libero mercato (chè anche in ciò si attua, e certo non ultimo, il principio di capacità contributiva), si deve ritenere che in essa trovi rilevanza anche quell’avviamento che – avendo segno negativo – sia dalle parti computato a riduzione del prezzo di cessione.

Il quale risulterà in tal maniera inferiore – senza con ciò necessariamente rappresentare un valore non rispondente alla realtà ma, anzi, proprio per accostarsi alla più corretta valorizzazione di mercato – alla mera sommatoria algebrica di valore dei cespiti patrimoniali attivi e passivi costituenti l’azienda ceduta.

Non pare dirimente, in senso contrario, la circostanza che l’articolo 51, 4^ comma cit., preveda – ai fini della stima del valore dell’azienda – la decurtazione delle sole passività già formatesi, e come tali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (salvo impegno di estinzione dell’alienante). Ciò perché, una cosa sono le passività già prodottesi, rilevanti quali componenti patrimoniali negative incluse nella sommatoria di valore delle singole poste, ed altra le perdite future; invece rilevanti, sul piano tipicamente proiettivo dell’avviamento, per giustificare la pattuizione di un prezzo di cessione collimante con il valore venale, ancorchè inferiore alla somma algebrica delle singole componenti aziendali, comprese le passività già conclamate.